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Statuto

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

  1. Denominazione.

L’Associazione denominata “UPF Italie - Italia” è la sezione italiana dell’Union internationale de le presse francophone (UPF), ex Union internationale des journalistes et de la presse de langue française. L’UPF, che ha la sua sede centrale a Parigi, è riconosciuta quale organizzazione internazionale non-governativa (ONG) dall'ONU, dall'UNESCO, dal Parlamento europeo e dall'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L’UPF è presente nel mondo grazie a numerose sezioni con migliaia di giornalisti, editori e collaboratori dell’informazione scritta, audiovisiva e via Internet.

UPF Italie - Italia” è un’associazione senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento o partito politico.

UPF Italie - Italia” afferma la propria fedeltà al valore fondamentale della libertà e della dignità dell’informazione, proclamato dalla Carta delle Nazioni unite, dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 1948 e dai Trattati alla base dell’Unione europea.

  1. Sede.

L’ Associazione “UPF Italie - Italia” ha sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria 10 e dispone di un proprio sito Internet allo scopo di favorire il dialogo dentro e fuori il proprio perimetro associativo.

  1. Scopi.

a) L’associazione “UPF Italie - Italia” si propone in particolare di riunire giornalisti italiani (attivi all’interno o all’esterno della Penisola), che considerano la francofonia e il multilinguismo come strumento di lavoro, come veicolo di dialogo e come stimolo alla collaborazione professionale oltre ogni frontiera. Italiano e francese sono lingue sorelle, elemento naturale e insostituibile della comunicazione tra i cittadini dei due Paesi e in particolare tra i giornalisti.

b) L’ “UPF Italie -Italia” favorisce legami nazionali e internazionali tra giornalisti, editori e in generale persone che svolgano un’attività regolare nel campo dell’informazione. Tra le attività di “UPF Italie - Italia” ci sono l’organizzazione di viaggi professionali e di convegni su argomenti legati all’informazione e alla comunicazione.

c) L’“UPF Italie - Italia” nutre grande rispetto per l’OdG (Ordine nazionale dei giornalisti italiani), la cui missione contribuisce chiaramente all’identità e alla dignità della categoria, difende il sistema di assistenza sanitaria (CASAGIT) e pensionistica (INPGI) dei giornalisti italiani.  

d) L’ “UPF Italie - Italia” partecipa attivamente alle iniziative dell’UPF internazionale.

e) L’Associazione partecipa ai convegni internazionali dell’UPF con almeno una persona tra Presidente, Vice-presidenti e Segretario Generale.

f) L’“UPF Italie - Italia” prende atto del contesto specifico della regione Val d’Aosta, in cui la francofonia ha un significato del tutto particolare e in cui esiste da molto tempo una sezione dell’UPF sotto la denominazione Union des journalistes et de la presse de langue française – Section de la Vallée d’Aoste (UIJPLF)”

  1. Finanziamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi, oltre alla quota di iscrizione versata dai singoli soci, l’UPF Italie-Italia può avvalersi di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di Organismi di ricerca, di Fondazioni e Associazioni e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.

Art. 2

  1. L’Associazione UPF Italie - Italia” si compone dei suoi membri fondatori, che ne fanno parte di diritto.
  1. Possono aderire all’Associazione “UPF Italie - Italia”, diventandone soci, i giornalisti iscritti all’OdG elenco professionisti (membri attivi) e ogni persona francofona che in Italia o all’estero collabori regolarmente all’informazione italiana scritta, audiovisiva o via Internet (membri associati) previa presentazione di esauriente documentazione allegata all’apposito l’apposito formulario di adesione.
  2. Le decisioni in rapporto all’iscrizione di nuovi membri (attivi o associati) sono prese dal Consiglio di Amministrazione (CdA) a maggioranza semplice dei partecipanti. Ogni candidatura che non abbia ottenuto la maggioranza dei voti sarà considerata come respinta. Il CdA è il solo in grado di prendere decisioni relative all’appartenenza all’Associazione. In caso di parere negativo, il CdA è tenuto a esprimere le proprie motivazioni.
  3. L’adesione all’Associazione è annuale. In tale occasione, i membri associati documentano la prosecuzione della loro attività nel campo dell’informazione.
  4. Solo i membri in regola col pagamento della quota d’iscrizione annuale possono essere elettori, titolari di procure di voto, candidati a un mandato elettivo o comunque computati nel quorum dei presenti.
  5. La condizione di socio si perde alla scadenza del termine di durata della iscrizione (qualora non venga deliberata dal CdA la nuova iscrizione), per recesso o per mancato pagamento della quota sociale, nonché per espulsione deliberata dal CdA per mancanza dei requisiti previsti al punto a).
  6. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso, diritto alla restituzione.

Art. 3

  1. I proventi della Associazione sono costituiti dalle quote di iscrizione, da ulteriori contributi dei propri soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di Organismi di ricerca, di Fondazioni e Associazioni e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.

  1. Alla Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio finanziario è presentato annualmente per l’approvazione all’Assemblea Generale.

Art. 4

  1. Gli organi della Associazione sono: l’Assemblea Generale; il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; Segretario Generale.

CAPO II

L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 1

  1. L’Assemblea Generale (AG) della Associazione è costituita dai membri attivi e associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

  1. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria e le sue decisioni sono vincolanti per tutti. Nell’Assemblea Generale il voto dei membri presenti o rappresentati conta allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che siano membri attivi o associati.

Ogni AG elegge un Presidente della seduta, un Responsabile delle operazioni elettorali e un Membro incaricato di stendere un verbale, che sarà in seguito sottoposto all’esame del CdA e pubblicato sul sito Internet.

  1. Le Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie sono convocate dal CdA almeno una volta l’anno in una località decisa dallo stesso. Tale località può variare o meno in rispetto all’anno precedente. La convocazione contenente l’ordine del giorno e la località avviene mediante iscrizione sul sito almeno dieci giorni prima della data della riunione.

  1. L’AG approva il bilancio finanziario redatto dal tesoriere (dalla tesoriera) e deve essere discusso in una riunione ordinaria dell’AG. In caso di mancata approvazione del suo rapporto, il tesoriere (la tesoriera) decade con effetto immediato.

  1. In caso di necessità e urgenza, l’AG può essere convocata in seduta straordinaria su decisione del CdA o su domanda, chiaramente motivata, di almeno un terzo dei membri in regola con la quota annuale. In questa seconda eventualità, il (la) Presidente ha l’obbligo di convocare il CdA, che definisce data e OdG dell’AG straordinaria.

  1. Le regole per l’OdG straordinaria sono le stesse in vigore per l’OdG ordinaria, tranne che per il fatto che non sono ammesse deleghe di voto.

  1. L’AG ordinaria può deliberare a maggioranza semplice se almeno la metà dei membri dell’Associazione è presente o rappresentata. Ogni membro presente può essere titolare al massimo di tre deleghe di membri assenti. Le deleghe devono pervenire al segretario (segretaria) generale dell’Associazione almeno un’ora prima dell’inizio dell’AG. Le deleghe, debitamente firmate, devono indicare con esattezza sia il nome del firmatario sia quello della persona incaricata di rappresentarlo. Solo i membri in regola col pagamento della quota d’iscrizione annuale possono essere elettori, titolari di procure di voto, candidati a un mandato elettivo o comunque computati nel quorum dei presenti. Le candidature alle cariche sociali devono essere comunicate al CdA uscente con almeno un mese d’anticipo rispetto alla data dell’AG. I nomi saranno pubblicati tutti insieme sul sito dell’Associazione almeno tre settimane prima della data dell’AG.

  1. I voti dei presenti avvengono per alzata di mano tranne che nel caso dell’elezione biennale, a scrutinio segreto, dei titolari delle cariche sociali.

  1. I titolari delle cariche sociali sono rieleggibili. Il (la) Presidente, i (le) Vicepresidenti e il (la)Segretario Generale devono essere membri attivi, così come la maggioranza dei membri del CdA.

  1. In caso di dimissioni o d’impedimento del (della) Presidente, il (la) Vicepresidente con maggiore anzianità professionale ne prende automaticamente il posto e ne porta a termine il mandato.

  1. L’Assemblea Generale  può svolgersi  sia in presenza sia in  videoconferenza su decisione del CdA.

  1.  I titolari di qualsivoglia responsabilità dell’Associazione non hanno diritto a remunerazione.

Art. 2

1.   L’Assemblea:

    • elegge a scrutinio segreto il (la) Presidente dell’Associazione; i (le) due Vicepresidenti; il (la) Segretario Generale; i Membri del CdA;
    • elegge il Presidenza di Assemblea. In mancanza del Presidente l’assemblea è presieduta dal Vicepresidente;
    • delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;
    • elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio di Amministrazione;
    • approva il bilancio finanziario;
    • l’AG delibera a maggioranza dei due terzi le modifiche dello Statuto;
    • L’AG delibera su quant’altro viene discusso e/o posto all’o.d.g. dal Presidente e/o dal CdiA

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 1

  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività, rispondendone davanti all’Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e/o Segretario Generale. Il (la) Presidente tiene i contatti con l’UPF internazionale, convoca le riunioni del CdA e guida l’Associazione insieme al (alla) Segretario Generale.

  1. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

  1. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio di Amministrazione, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, delegando le proprie funzioni.

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario Generale. In caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, il CdA deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o dal Segretario.

  1. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento il Presidente d’intesa con il CdA, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s’insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall’Assemblea, convocata entro un anno.

  1. Il Presidente esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal CdA.

  1. I Vicepresidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi rappresentano l’associazione in Italia e all’Estero in coordinamento con presidente e segretario (segretaria) generale.

CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai membri eletti dall’Assemblea nel numero minimo di tre  ad un massimo quindici membri.

  1. Il CdA nomina un (una) tesoriere che può essere membro attivo o associato. Il (la) tesoriere tiene la contabilità regolare di tutte le operazioni effettuate dall’Associazione. Su proposta del tesoriere, il CdA stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale. Il tesoriere presenta il bilancio finanziario all’Assemblea Generale per l’approvazione.

  1. Il Consiglio dura in carica due anni, salvo revoca per giusta causa, e i suoi membri sono rieleggibili.

  1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno in videoconferenza o in presenza, su convocazione del Presidente con avviso di almeno un mese d’anticipo, tranne che in circostanze eccezionali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

  1. Il Consiglio elegge al proprio interno un Segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere.

  1. Il Consiglio fissa le linee programmatiche dell’Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente Statuto o emanati dall’Assemblea nel rispetto delle finalità dell’Associazione.

CAPO V

IL SEGRETARIO GENERALE

Art .1

  1. Il Segretario Generale (la segretaria generale) guida e coordina le attività dell’Associazione insieme al (alla) Presidente, anima i contatti con i media italiani, tiene i contatti col tesoriere (la tesoriera) e definisce gli Ordini del giorno delle varie riunioni e dell’Assemblea Generale. In caso di dimissioni o d’impedimento del (della) Segretario Generale, il CdA elegge tra i suoi membri un successore, che ne terminerà il mandato.

CAPO VI

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 1

  1. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento della Associazione, il Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto. Le modifiche sono immediatamente operanti, ma decadono se non sono approvate dall’Assemblea, convocata entro sei mesi a maggioranza dei due terzi dei membri attivi.

  1. Ogni proposta di modifica al presente Statuto deve essere approvata dal CdA e comunicata ai membri attraverso pubblicazione sul sito con almeno un mese d’anticipo rispetto all’AG (ordinaria o straordinaria) destinata a esaminarla. I cambiamenti in questione devono essere approvati dall’AG con una maggioranza dei due terzi dei membri attivi o associati.

Art. 2

  1. La durata dell’Associazione “UPF Italie - UPF Italia è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso unicamente dall’AG, a maggioranza dei due terzi dei membri attivi o associati su proposta del CdA.

  1. Contro le decisioni della Associazione e, comunque, per ogni controversia tra soci ed Associazione, è possibile il ricorso ad un collegio arbitrale secondo le norme del codice di rito.  Si elegge comunque, come Foro competente quello di Roma.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1

I membri italiani dell’UPF, già regolarmente iscritti per l’anno 2021 presso la sede centrale parigina dell’organizzazione, possono – su loro esplicita richiesta – essere ammessi all’Associazione  “UPF Italie - Italia” senza presentazione di una nuova candidatura. Tra queste persone, gli iscritti all’Ordine nazionale dei giornalisti - Elenco professionisti potranno iscriversi nel 2022 come membri attivi dell’ “UPF Italie - Italia”, mentre le altre potranno iscriversi come membri associati.


Data di creazione: 09/12/2021 16:40
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